Cass. civ. n. 17249 del 14 novembre 2003
Testo massima n. 1
L'obbligazione solidale passiva – quale è quella che sussiste tra i corresponsabili di un incidente stradale (e le rispettive società assicuratrici) – non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati.