Cass. civ. n. 18724 del 9 dicembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione obbligatoria della reponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore, la domanda deve essere proposta anche nei confronti del proprietario del mezzo, la cui chiamata in giudizio integra – in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali – un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ex art. 383, terzo comma c.p.c.