Cass. civ. n. 2357 del 17 febbraio 2003
Testo massima n. 1
Il giudice può disporre la riunione di impugnazioni proposte separatamente – anche al di fuori delle ipotesi nelle quali la riunione è imposta espressamente dalla legge – tutte le volte in cui fra le stesse impugnazioni si ravvisino, in concreto, elementi di connessione tali da rendere conveniente, per ragioni di economia processuale, l'esame congiunto; è ben ammissibile, pertanto, la riunione di impugnazioni proposte avverso sentenza non definitiva sull'an e sentenza definitiva sul quantum, pronunciate nel medesimo giudizio.
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