Cass. civ. n. 4384 del 25 marzo 2003
Testo massima n. 1
Nel procedimento di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, stante l'applicabilità dell'art. 369 c.p.c., opera la sanzione processuale della improcedibilità nel caso di mancato deposito, nel termine ivi stabilito, insieme con il ricorso, degli atti e dei documenti sui quali esso si fonda e diretti ad attestare la presenza, nella sentenza impugnata, dell'errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., senza che all'omissione possa ovviarsi con il successivo deposito ex art. 372, secondo comma, c.p.c., atteso che la facoltà di depositare documenti in un momento successivo è da quest'ultima disposizione limitata agli atti riguardanti l'ammissibilità del ricorso, e quindi si riferisce a quelli concernenti questioni processuali (quali la tempestività dell'impugnazione, la legittimazione processuale del ricorrente o la cessazione della materia del contendere), non già a quelli attinenti al merito della controversia.