Cass. civ. n. 7117 del 9 maggio 2003
Testo massima n. 1
La notificazione dell'impugnazione, anziché presso il domicilio eletto (nella specie, presso lo studio del professionista che aveva difeso la parte nel giudizio dinanzi alla commissione tributaria regionale), presso il domicilio di un familiare, parte del medesimo giudizio (nella specie, presso il domicilio della sorella, coerede, anch'essa ricorrente avverso il medesimo atto impositivo dell'ufficio conseguente all'apertura della successione), determina, non già l'inesistenza, ma – attesa la sussistenza di un qualche riferimento con il destinatario medesimo – la mera nullità della notificazione, come tale sanabile attraverso la rinnovazione in forma regolare.