Cass. civ. n. 10913 del 9 giugno 2004

Testo massima n. 1


Con riguardo all'attività degli avvocati dipendenti da enti pubblici, abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro attività, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo, senza alcuna ultrattività, determinando il venir meno altresì della elezione di domicilio, con conseguente ritualità della notifica dell'impugnazione fatta alla parte personalmente.

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