Cass. civ. n. 11133 del 11 giugno 2004
Testo massima n. 1
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è necessario che il ricorrente indichi in modo autosufficiente, e cioè con specificazione che consenta, attraverso lo stesso ricorso, la chiara e completa cognizione dei fatti e delle argomentazioni, gli elementi trascurati dalla sentenza impugnata, nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione in sede di merito e nella loro processuale rilevanza, intesa quale potenzialità probatoria che consenta di giungere ad una diversa decisione.