Cass. civ. n. 12948 del 13 luglio 2004

Testo massima n. 1


Anche nel nuovo contesto di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, con cui è stato novellato l'art. 111 Cost., la composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dal momento dell'inizio della discussione, mentre, prima di tale momento, è rimessa al giudizio insindacabile del presidente del tribunale o della corte la sostituzione dei giudici che compongono il collegio, ancorché gli stessi abbiano già concorso ad emettere sentenza non definitiva.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE