Cass. civ. n. 12948 del 13 luglio 2004
Testo massima n. 1
Anche nel nuovo contesto di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, con cui è stato novellato l'art. 111 Cost., la composizione del collegio giudicante è immodificabile solo dal momento dell'inizio della discussione, mentre, prima di tale momento, è rimessa al giudizio insindacabile del presidente del tribunale o della corte la sostituzione dei giudici che compongono il collegio, ancorché gli stessi abbiano già concorso ad emettere sentenza non definitiva.