Cass. civ. n. 12996 del 14 luglio 2004
Testo massima n. 1
La notificazione alla parte della sentenza di primo grado, dotata di formula esecutiva ma priva di attestazione di autenticità proveniente dal cancelliere, è ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, qualora non si contesti che la medesima sia del tutto conforme all'originale, comprensiva di tutte le pagine e leggibile in ogni sua parte.