Cass. civ. n. 12996 del 14 luglio 2004

Testo massima n. 1


La notificazione alla parte della sentenza di primo grado, dotata di formula esecutiva ma priva di attestazione di autenticità proveniente dal cancelliere, è ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, qualora non si contesti che la medesima sia del tutto conforme all'originale, comprensiva di tutte le pagine e leggibile in ogni sua parte.

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