Cass. civ. n. 13348 del 19 luglio 2004
Testo massima n. 1
Le opposizioni relative alla regolarità formale del precetto, attenendo al controllo dello svolgimento del processo esecutivo, si propongono ai sensi dell'art. 617 c.p.c. prima che sia iniziata l'esecuzione, nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto medesimo, a pena d'inammissibilità denunciabile e dichiarabile – trattandosi di presupposto processuale – anche in sede di legittimità.