Cass. civ. n. 15598 del 11 agosto 2004

Testo massima n. 1


Il ricorso per cassazione è inammissibile, per carenza del requisito dell'indicazione delle parti, richiesto dall'art. 366, primo comma, n. 1, c.p.c., ove l'individuazione del soggetto legittimato in quanto parte del precedente grado del giudizio risulti assolutamente equivoca, e in particolare qualora con la persona giuridica inizialmente convenuta e parte del giudizio d'appello, il ricorso sia formalmente diretto anche ad altri soggetti (solo ai quali l'atto sia stato effettivamente notificato) e dal ricorso (od aliunde) non sia deducibile l'identificazione di costoro con la predetta persona giuridica.

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