Cass. civ. n. 17873 del 3 settembre 2004
Testo massima n. 1
L'omessa indicazione tanto nell'epigrafe che nel testo del ricorso per cassazione della parte nei confronti della quale esso è proposto realizza la causa di inammissibilità prevista dall'art. 366, primo comma, n. 1, c.p.c. Nè una siffatta mancanza può essere sanata dalla relazione di notificazione, che è la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario descrittiva dell'operazione di conoscenza avente ad oggetto il documento incorporante il ricorso da notificare, ed è, quindi, atto soggettivamente ed oggettivamente distinto dal ricorso.