Cass. civ. n. 5289 del 20 febbraio 2023
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55 del 2014 - Fase decisionale - Rilevanza dell’omesso deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.