Cass. civ. n. 23701 del 21 dicembre 2004
Testo massima n. 1
Allorquando tra l'elezione di domicilio contenuta nell'epigrafe del ricorso per cassazione e quella riprodotta a margine del medesimo ricorso sussista insanabile contraddizione, correttamente la notifica dell'avviso dell'udienza al ricorrente viene effettuata presso la cancelleria della Suprema Corte di cassazione, giacché tale contraddittorietà non consente di affermare dove sia avvenuta l'elezione di domicilio.