Cass. civ. n. 5294 del 28 febbraio 2024
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE IVA - Credito professionale nei confronti di società successivamente fallita - Pagamento parziale in sede di riparto - Detraibilità dell'IVA - Condizioni - Imputazione proporzionale a imponibile e imposta.
In tema di IVA relativa ai compensi per prestazioni professionali svolte in favore di una società poi fallita, qualora il piano di riparto, approvato dal giudice fallimentare, disponga il pagamento solo parziale del credito, il professionista, pur avendo anticipato il versamento dell'imposta sull'intero compenso, può detrarla solo proporzionalmente alla porzione di credito assegnatagli, poiché questa è composta da base imponibile ed IVA.
Massime precedenti
Normativa correlata
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.