Cass. civ. n. 15783 del 28 luglio 2005
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La perdita della capacità di stare in giudizio, anche quando non sia dichiarata in giudizio dal procuratore costituito, ovvero si verifichi dopo che la causa sia trattenuta in decisione, fa venir meno la legittimazione della parte originaria per il successivo grado di giudizio; ne consegue che legittimata attivamente e passivamente alla notifica della sentenza e alla proposizione del gravame è soltanto la persona in capo alla quale, per effetto dell'evento interruttivo, si è trasferita la capacità di stare in giudizio.