Cass. civ. n. 1668 del 27 gennaio 2005

Testo massima n. 1


Il diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le pari dell'affare concluso per effetto del suo inervento, dà luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi; con la conseguenza che, quanto essi sono dedotti in un unico giudizio, si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo relativo – trattandosi di cause connesse per il titolo dal quale dipendono; ne segue l'applicabilità del regime proprio delle cause inscindibili in materia di gravami, per cui la notifica eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve contro tutte le altre parti.

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