Cass. civ. n. 16957 del 16 agosto 2005

Testo massima n. 1


La responsabilità solidale nei confronti del danneggiato tra gli autori del fatto illecito – anche nel caso in cui questo costituisca reato ed il responsabile civile non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, quindi, il creditore può agire nei confronti di uno qualsiasi dei debitori tenuti in solido, non rilevando, in contrario, che l'obbligazione del responsabile civile presuppone l'accertamento della commissione del fatto reato da parte dell'autore materiale, poichè, essendo effettuato detto accertamento soltanto incidentalmente da parte del giudice civile, non si rende necessaria la presenza in giudizio dell'autore materiale.

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