Cass. civ. n. 5306 del 28 febbraio 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori - Requisito di anzianità - Iscrizione nell’albo ordinario per almeno dodici anni - Precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Computo ai fini della maturazione del requisito - Esclusione - Fondamento.


Ai fini dell'iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per la maturazione del requisito di anzianità, nei dodici anni di iscrizione all'albo ordinario degli avvocati non si può computare anche il periodo di precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, perché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 18176 del 2017

Normativa correlata

Legge 31/12/2012 num. 247 art. 22 com. 3 CORTE COST.
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 9
Direttive del Consiglio CEE 16/02/1998 num. 5
Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 3
Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 5
Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 12
Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33 com. 2
Legge 24/02/1997 num. 27 art. 4

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