Cass. civ. n. 7295 del 7 aprile 2005

Testo massima n. 1


Ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione deve evidenziare l'inadeguatezza, l'incongruenza e l'illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, e di eventuali altri elementi di cui dimostri la decisività, onde consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del vizio di motivazione sul decisum, non potendo limitarsi, in particolare, ad inficiare uno solo degli elementi della complessiva valutazione.

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