Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8049 del 8 agosto 1990

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8049 del 8 agosto 1990

Testo massima n. 1

È valida la clausola testamentale che attribuisce ad uno degli eredi la facoltà di scelta dei beni per la formazione delle varie porzioni, rientrando detta facoltà nella previsione del primo comma dell’art. 733 c.c. e prescindendo dalla stima dei cespiti ereditari e dalla formazione delle varie porzioni da assegnare ai condividenti, facoltà, queste ultime, non delegabili dal testatore ad un erede o legatario, ai sensi del secondo comma del citato art. 733.

Testo massima n. 2

Qualora il testatore ai sensi dell’art. 733 c.c. fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi, ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede, viene meno il diritto degli altri eredi, nel soddisfacimento delle loro spettanze ereditarie sancito dall’art. 727 c.c., di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal de cuius, rimanendo ad essi soltanto il diritto di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze