Cass. civ. n. 8049 del 8 agosto 1990
Testo massima n. 1
È valida la clausola testamentale che attribuisce ad uno degli eredi la facoltà di scelta dei beni per la formazione delle varie porzioni, rientrando detta facoltà nella previsione del primo comma dell'art. 733 c.c. e prescindendo dalla stima dei cespiti ereditari e dalla formazione delle varie porzioni da assegnare ai condividenti, facoltà, queste ultime, non delegabili dal testatore ad un erede o legatario, ai sensi del secondo comma del citato art. 733.
Testo massima n. 2
Qualora il testatore ai sensi dell'art. 733 c.c. fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi, ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede, viene meno il diritto degli altri eredi, nel soddisfacimento delle loro spettanze ereditarie sancito dall'art. 727 c.c., di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal de cuius, rimanendo ad essi soltanto il diritto di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi