Cass. civ. n. 24856 del 22 novembre 2006

Testo massima n. 1


Nel giudizio di cassazione, l'onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento conclusosi con la sentenza impugnata, posto a carico del ricorrente dall'art. 369 c.p.c., trova giustificazione nella necessità di acquisire detto fascicolo, che non si trova nella disponibilità della Corte di cassazione; esso non è riferibile all'ipotesi in cui sia proposto ricorso per revocazione avverso una sentenza della stessa Corte di cassazione, in quanto, trovandosi in tal caso il fascicolo già presso il giudice ad quem, la richiesta di un'apposita istanza di acquisizione costituirebbe un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione, le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia; il mancato deposito della predetta istanza, pertanto, non determina l'improcedibilità del ricorso per revocazione.

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