Cass. civ. n. 25011 del 24 novembre 2006

Testo massima n. 1


Nel giudizio di cassazione, le notificazioni di cui all'art. 375, terzo comma, c.p.c. e le comunicazioni di cui all'art. 377, secondo comma, vanno effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, solo nel caso di mancata elezione di domicilio e qualora il domiciliatario, indicato con l'elezione di domicilio in precedenza effettuata, si sia trasferito fuori del luogo indicato con essa, senza comunicare alla Cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio; è pertanto irrituale e insuscettibile di sanatoria per avvenuta costituzione dei controricorrenti, la notifica del ricorso per cassazione effettuata al difensore presso la cancelleria della Corte d'appello.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE