Cass. civ. n. 3654 del 20 febbraio 2006

Testo massima n. 1


Il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, condizioni, queste, che non sussistono se il ricorrente non abbia impugnato con uno specifico motivo di ricorso il rigetto di una delle domande riproposte al giudice di appello, ma abbia semplicemente reiterato, in forma di conclusioni, la domanda di condanna non accolta in appello come conclusione in via subordinata, senza neanche indicare i vizi della decisione che dovrebbero portare al suo accoglimento.

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