Cass. civ. n. 5674 del 15 marzo 2006
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione che denunci la mancata ammissione nel giudizio di merito di una prova orale, pur non contenendo la trascrizione dei capitoli di prova non ammessi, è autosufficiente quando il contenuto di essi, di estrema semplicità, è riprodotto nei suoi elementi essenziali, in modo da consentire il necessario controllo della decisività della prova. (Nella fattispecie, relativa a domanda di pagamento del corrispettivo di una fornitura di infissi, la prova richiesta e non ammessa dal giudice del merito, che aveva accolto la domanda, verteva sul fatto che il pagamento del prezzo fosse a carico del terzo appaltatore dei lavori di ristrutturazione nonché sull'avvenuto pagamento da parte di quest'ultimo; le indicazioni così fornite dal ricorrente, ha affermato la S.C., consentano di individuare in maniera completa e precisa il contenuto della prova, essendo volta a dimostrare il soddisfacimento della pretesa creditoria azionata nel giudizio).