Cass. civ. n. 13676 del 11 giugno 2007
Testo massima n. 1
Le tabelle per la liquidazione del danno biologico possono essere prodotte nel procedimento per cassazione come documenti su cui si fonda il ricorso ex articolo 369, n. 4, c.p.c.: il ricorrente deve darne conto indicando in quale punto e in quale senso sono state disapplicate. (Mass. redaz.).