Cass. civ. n. 13676 del 11 giugno 2007

Testo massima n. 1


Le tabelle per la liquidazione del danno biologico possono essere prodotte nel procedimento per cassazione come documenti su cui si fonda il ricorso ex articolo 369, n. 4, c.p.c.: il ricorrente deve darne conto indicando in quale punto e in quale senso sono state disapplicate. (Mass. redaz.).

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