Cass. civ. n. 6744 del 12 dicembre 1988
Testo massima n. 1
L'oggetto di un contratto deve ritenersi sufficientemente identificato — o reso identificabile — quando di esso siano indicati gli elementi essenziali, i quali, logicamente coordinati, non lascino dubbi sulla individuazione dello stesso come quello previsto e voluto dai contraenti e poiché manca una norma di legge che stabilisca in che modo debba essere identificato — o reso identificabile — l'oggetto di un contratto, ogni mezzo deve ritenersi idoneo purché siano rispettati i requisiti di forma.