Cass. civ. n. 14517 del 21 giugno 2007

Testo massima n. 1


L'atto interruttivo della prescrizione richiesto dall'art. 2943 c.c. comma terzo non deve essere necessariamente identificato con le costituzioni in mora e con i criteri che individuano quest'ultima, sicché ha efficacia interruttiva della prescrizione la dichiarazione del creditore resa in giudizio di voler insistere nella propria pretesa creditoria, anche se tale dichiarazione è resa nei confronti del difensore del debitore e non verso questo personalmente, ed anche se la dichiarazione che risulti dalla verbalizzazione ufficiale del processo non abbia forma scritta.

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