Cass. civ. n. 16925 del 31 luglio 2007
Testo massima n. 1
L'articolo 330, primo comma, c.p.c., va interpretato nel senso che l'impugnazione, quando non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata (ovvero se non contenga l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza), può essere notificata alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghi suddetti, anziché un concorso alternativo degli stessi. A tal fine, deve aversi riguardo all'effettiva realtà processuale, non ai luoghi ed alle persone risultanti dalla mera, ma inesatta, indicazione contenuta nell'intestazione della sentenza impugnata.