Cass. civ. n. 17464 del 9 agosto 2007

Testo massima n. 1


La menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico. (Nella fattispecie, pur avendo il c.t.u. stimato nella misura del 5 per cento l'incidenza del pregiudizio sulla capacità lavorativa specifica, il giudice di merito aveva escluso che tale danno fosse configurabile come patrimoniale e l'aveva ricondotto nell'ambito del danno biologico. La S.C., cassando la sentenza, ha affermato il principio espresso in massima).

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