Cass. civ. n. 18440 del 31 agosto 2007

Testo massima n. 1


Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione il ricorrente, il quale introduca temi di indagine non affrontati nei precedenti gradi di giudizio ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione di tali questioni nel giudizio, di merito, ma anche di indicare in quali atti sia avvenuta la relativa deduzione (sulla base di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale la parte soccombente in appello, vistasi rigettare dal giudice di merito l'eccezione di nullità di un contratto stipulato da una società asseritamente costituita con atto nullo, aveva in sede di legittimità invocato la nullità del medesimo contratto per un diverso titolo, e cioè per la contrarietà dell'oggetto alla legge, senza indicare se ed in quali atti tale titolo di nullità fosse stato ritualmente dedotto nei gradi di merito).

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