Cass. civ. n. 18512 del 3 settembre 2007

Testo massima n. 1


La previsione della sanzione della inammissibilità per la mancanza nel contenuto del ricorso per cassazione del requisito dell'indicazione delle parti di cui all'art. 366 n. 1 c.p.c., impone che il suo rispetto debba necessariamente emergere dal ricorso, impedendo, proprio per l'espresso riferimento del legislatore alla categoria della inammissibilità e non a quella della nullità, per un verso che possa desumersi aliunde cioè da atti diversi dal ricorso (come la sentenza impugnata ovvero la relazione di notificazione del ricorso ovvero atti del processo di merito) e, per altro verso (se del caso in analogia con quanto ipotizzato dall'art. 164 c.p.c.), dall'atteggiamento della parte intimata, che identifichi essa le parti.

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