Cass. civ. n. 19467 del 20 settembre 2007
Testo massima n. 1
In tema di determinazione della giusta retribuzione, il giudice del merito che assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, mentre deve prendere in considerazione solo gli elementi e gli istituti retributivi che costituiscono il cosiddetto «Minimo costituzionale » ben può, nella scelta del parametro contrattuale, far riferimento agli importi previsti da un contratto collettivo locale o anche aziendale, pur se peggiorativo rispetto al contratto collettivo nazionale e pur se intervenuto in periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro di cui trattasi. Ove tuttavia il contratto aziendale sia scaduto e non sia più congruo e sufficiente (come dimostrato proprio dalla sua mancata rinnovazione ) il giudice di merito può escluderne l'utilizzabilità come parametro, facendo per converso riferimento ad altro contratto collettivo di diverso livello.
Testo massima n. 2
A norma dell'art. 429 comma terzo c.p.c., la rivalutazione monetaria e gli interessi sul credito del lavoratore decorrono non dalla data della domanda ma dalla data di maturazione del credito stesso anche quando questo sia rappresentato da somme dovute a titolo di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., non essendo a ciò di ostacolo la illiquidità del credito fino alla sua determinazione giudiziale.
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