Art. 2099 – Codice civile – Retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo [2100, 2101, 2108, 2131] e deve essere corrisposta [nella misura determinata dalle norme corporative], con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito [1755, 2103, 2751, 2955, 2956; 545 c.p.c.; 36, 37 Cost.].
In mancanza di [norme corporative o di] accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice [tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali].
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti [2102], con provvigione o con prestazioni in natura [1639, 2121].
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- Se lavori sotto ordini, orari e istruzioni altrui, sei in una posizione di subordinazione, anche se il contratto dice altro.
- Non conta come ti hanno inquadrato: se nella realtà lavori come dipendente, il giudice può riqualificare il rapporto anche contro quanto scritto nel contratto.
- Il licenziamento non è una scelta libera del datore di lavoro: senza giusta causa o giustificato motivo può essere dichiarato illegittimo, con conseguenze economiche anche rilevanti.
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Cass. civ. n. 25187/2025
Il servizio di pronta disponibilità di cui all'art. 17 del c.c.n.l. per la Dirigenza medica del 3 novembre 2005 può essere sostitutivo di quello di guardia per le ore notturne ed i giorni festivi - se prestato in unità ospedaliere che non necessitano della presenza "in loco" del medico, poiché per esse è sufficiente la possibilità che questi le raggiunga con immediatezza - ovvero integrativo, se prestato in unità che hanno un servizio di guardia, ma che possono avere necessità di implementazione della presenza medica, essendo incompatibile, nel primo caso, con l'esistenza dei reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, sicché al medico cui è richiesto di permanere presso questi ultimi in orario notturno, con obbligo di presenza per l'intero turno di lavoro, deve corrispondersi la remunerazione secondo le regole proprie della guardia e non della pronta disponibilità.
Cass. civ. n. 25180/2025
L'indennità di vacanza contrattuale costituisce un elemento provvisorio della retribuzione previsto dalle norme collettive con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all'aumento del costo della vita nelle more delle trattative per i rinnovi contrattuali, quale anticipazione dei futuri miglioramenti, sicché essa non spetta ove il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi disposti a tal fine dal c.c.n.l. per il medesimo periodo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del c.c.n.l. del Servizio sanitario nazionale, sottoscritto il 31 luglio 2009 per il biennio 2008/2009, non potesse sommarsi la misura delle indennità maturate in riferimento a periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni).
Cass. civ. n. 21769/2025
Il diritto alla retribuzione di risultato del personale dirigente dell'area 1 del Ministero della Giustizia, previsto dall'art. 44 del c.c.n.l. del 5 aprile 2001, sorge solo al ricorrere dei presupposti ivi contemplati (consistenti nella preventiva e tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993; nella positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi; nell'individuazione, in sede di contrattazione collettiva integrativa, delle modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti; nell'attuazione, nella medesima sede, della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti, mediante la previsione di criteri di riparto), la cui carenza, in conseguenza dell'inerzia prolungata e ingiustificata della P.A., consente al lavoratore di domandare non già il pagamento della retribuzione in questione bensì il risarcimento del danno eventualmente patito, il cui ammontare potrà essere determinato dal giudice anche in via equitativa, tenendo conto degli importi comunque già ottenuti dall'interessato.
Cass. civ. n. 20569/2025
In caso di passaggio del lavoratore alle dipendenze di altra società di multiservizi per "cambio appalto", non è applicabile né l'art. 9 c.c.n.l. Multiservizi - che garantisce al lavoratore, nell'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo, il mantenimento delle eventuali condizioni contrattuali ed economiche "di miglior favore" già in godimento - né il principio di irriducibilità della retribuzione, al quale restano estranee le indennità compensative di particolari modalità della prestazione lavorativa e di fattori di maggiore gravosità della stessa, il cui venir meno vale ad escludere il diritto alla relativa remunerazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di pagamento di somme a titolo di superminimo percepito dal precedente datore di lavoro e non pagato dal nuovo, in ragione di elementi di discontinuità nell'oggetto del nuovo contratto di appalto, che giustificavano la diversità di trattamento dei dipendenti, nonché della circostanza che non fosse stato conservato l'assetto della "squadra lavoro", in virtù del quale trovava giustificazione il superminimo precedentemente erogato al lavoratore).
Cass. civ. n. 20379/2025
I requisiti dell'obbligatorietà e dell'onerosità - che distinguono la retribuzione dalle donazioni - possono essere predicati anche in capo ad un'erogazione originariamente liberale, la quale si ripeta periodicamente in occasione delle medesime circostanze, con la conseguenza che le erogazioni qualificate come liberali dal datore di lavoro non hanno natura retributiva a condizione che siano concesse dallo stesso in assenza di qualsivoglia obbligo, per eventi eccezionali e non ricorrenti e senza alcun collegamento, neppure indiretto, con le prestazioni lavorative. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come di natura retributiva il premio aziendale, sul presupposto che era di importo fisso ed era stato continuativamente erogato in favore del lavoratore, nonché assoggettato a contribuzione previdenziale e a trattenuta Irpef).
Cass. civ. n. 13038/2025
Il cd. superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a una qualifica superiore, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando restrittivamente la lettera di assunzione - secondo cui "ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal c.c.n.l. sarà assorbito nel superminimo assorbibile" -, aveva limitato tale assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, escludendolo per quello derivante dal passaggio automatico ad un superiore inquadramento, previsto dal c.c.n.l. fin dall'assunzione).
Cass. civ. n. 10648/2025
In base alla normativa dell'U.E., come interpretata dalla Corte di giustizia ed attuata nell'ordinamento italiano, le nozioni di "orario di lavoro" e di "riposo" si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, secondo cui i turni di reperibilità notturna, con obbligo di presenza sul posto di lavoro, non dessero diritto al compenso per il lavoro straordinario notturno ma all'indennità fissa mensile di reperibilità notturna, esclusa dal computo dell'orario di lavoro, prevista dall'art. 57 c.c.n.l. cooperative sociali del 2010, senza verificare però se la sua misura fosse conforme ai parametri costituzionali).
Cass. civ. n. 18401/2024
In tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, ai fini della diversa quantificazione dell'indennità di utilizzazione di cui all'art. 31 del Contratto aziendale di Gruppo FS, la contrattazione collettiva qualifica come "condotta continuativa ed effettiva" esclusivamente l'attività nel corso della quale il lavoratore PDM (personale di macchina) è responsabile della guida del treno e come "lavoro" le attività accessorie e complementari da eseguire prima della partenza e dopo l'arrivo dei treni, mentre rientra nella nozione di "condotta continuativa" l'attività che ricomprende due periodi di guida del treno senza intervalli di pausa o con intervalli di pausa inferiori ai 15 minuti netti ovvero con fermate di servizio inferiori ai 30 minuti, sicché le eventuali operazioni accessorie o complementari restano in essa assorbite.
Cass. civ. n. 23269/2023
Il trattamento economico aggiuntivo attribuito ai lavoratori dipendenti con il riconoscimento di determinati "benefit" (quali l'attribuzione di buoni libro e buoni giocattolo, nonché l'organizzazione di settimane verdi) erogati, a richiesta, per il tramite di associazione di mutuo soccorso - espressione di r.s.u. aziendale -, aventi la funzione, liberamente concordata con le parti sociali, di assicurare il benessere familiare dei lavoratori medesimi, non ha natura retributiva, atteso che i benefici in questione sono scollegati dallo svolgimento della prestazione lavorativa e, dunque, risultano privi del carattere di corrispettività, pur latamente inteso, che caratterizza la nozione di retribuzione.
Cass. civ. n. 944/2021
In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 04/08/2016).
Cass. civ. n. 26017/2018
Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento.
Cass. civ. n. 22197/2018
In caso di trasferimento del lavoratore, alle somme erogate a tale titolo deve riconoscersi natura retributiva qualora si tratti di importi compensativi della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale dell'attività lavorativa prestata presso la nuova sede per adempiere, sia pure indirettamente, gli obblighi della prestazione lavorativa; il collegamento sinallagmatico con detta prestazione rende, infatti, tali importi un adeguamento della retribuzione ai maggiori esborsi sopportati in considerazione delle mutate condizioni ambientali in cui il lavoratore svolge la propria attività.
Cass. civ. n. 20011/2018
Il trattamento economico per servizio estero ha natura retributiva se compensa la maggiore gravosità del lavoro ovvero se è correlato alla professionalità necessaria per svolgere la prestazione fuori dai confini nazionali, mentre ha natura riparatoria se reintegra le spese sopportate dal lavoratore per la permanenza all'estero nell'esclusivo interesse del datore, con accertamento demandato al giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto risarcitoria la natura dell'indennità di alloggio corrisposta da un istituto bancario, perché erogata per esigenze abitative del dipendente e non collegata all'espletamento della prestazione lavorativa).
Cass. civ. n. 22387/2018
Nell'ipotesi di erogazione continuativa di un emolumento nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al datore che abbia dedotto la cessazione della "causa debendi" dimostrare, ai fini dell'accertamento della non spettanza dell'attribuzione, la natura non retributiva del predetto emolumento, dovendo escludersi che gravi sul lavoratore - a seguito di tale deduzione - l'onere di provare la sussistenza di altra fonte di debito.
Cass. civ. n. 7925/2017
Ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova da fornirsi da colui che contesti l’onerosità che la stessa sia caratterizzata da gratuità; una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell’accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell’irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario (nella specie, l'acquisizione del punteggio derivante dallo svolgimento di attività d'insegnamento, utile ai fini dell'assunzione presso istituzioni pubbliche).
Cass. civ. n. 24449/2016
L'art. 36, comma 1, Cost. garantisce sia il diritto ad una retribuzione proporzionata, che assicura ai lavoratori una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e qualità dell'attività prestata, sia quello ad una retribuzione sufficiente, ossia che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle condizioni concrete di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera dignitosa, sicché il mancato adeguamento della retribuzione all'aumentato costo della vita, per un lungo periodo lavorativo, comporta che quanto percepito non sia più proporzionato al valore del lavoro secondo la valutazione fatta inizialmente dalle stesse parti. (Omissis).
Cass. civ. n. 20228/2014
Gli scatti d'anzianità non sono soggetti al principio dell'infrazionabilità del periodo di servizio, applicabile solo per l'indennità di anzianità, ma a quello dell'assorbimento poiché l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere un elemento aggiuntivo della retribuzione in ragione dell'anzianità di servizio del lavoratore è necessariamente riferito alla durata della permanenza nella categoria o livello retributivo, che costituisce la base al calcolo degli scatti, sicché, in caso di progressione del lavoratore ad una categoria o livello superiore, gli stessi non si conservano per intero, né assume rilievo, in assenza di espressa disposizione contrattuale, la pregressa anzianità maturata.
Cass. civ. n. 19923/2014
La corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore.
Cass. civ. n. 15444/2014
Gli effetti della sospensione cautelare dal servizio permangono fino all'esito del procedimento penale o disciplinare, il cui esito favorevole condiziona il diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni non corrisposte. Ne consegue che, qualora il rapporto di lavoro sia risolto per dimissioni del lavoratore, intervenute prima della conclusione in senso a lui favorevole del procedimento penale e senza che sia mai stato instaurato il procedimento disciplinare, al lavoratore competono tutte le retribuzioni per il periodo di sospensione cautelare, dovendosi ritenere la misura, avente carattere provvisorio, caducata e non potendo, per contro, un atto volontario del prestatore di lavoro, di carattere non disciplinare, assumere valenza retroattiva ai fini dell'interruzione del rapporto.
Cass. civ. n. 15941/2013
Lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato non rientra tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall'art. 2110 c.c., e comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima, senza che - ove la detenzione concorra con il provvedimento di sospensione cautelare disposto dal datore di lavoro in pendenza del procedimento penale - possa essere invocato il principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione.
Cass. civ. n. 813/2013
In tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività e, pertanto, nella quantificazione degli istituti indiretti il compenso per lavoro notturno o straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme di legge o di contratto collettivo; tale disciplina collettiva, stabilendo un trattamento di maggior favore, può derogare, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, anche al criterio di computo della tredicesima mensilità dettato - richiamando la "retribuzione globale di fatto" - dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso "erga omnes" con d.p.r. 28 luglio 1960, n. 1070, escludendo la computabilità dei compensi aggiuntivi nella tredicesima e prevedendo l'attribuzione di benefici diversi a favore del lavoratore. (Omissis).
Cass. civ. n. 16636/2012
Nella nozione di retribuzione deve farsi rientrare qualsiasi utilità corrisposta al lavoratore dipendente che proviene dal datore di lavoro se causalmente collegata al rapporto di lavoro, anche ove si tratti di somme materialmente erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, ed anche se l'attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro, ove tale contratto costituisca lo strumento per conseguire il risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato. (Nella specie, la corte territoriale aveva riscontrato un accordo tra le parti secondo cui il dipendente, nell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, doveva svolgere anche attività come amministratore o liquidatore delle società del gruppo, ricevendo per tali attività un compenso aggiuntivo corrisposto talora direttamente dal datore, talaltra per il tramite delle società del gruppo; la S.C. ha confermato la decisione, affermando il principio su esteso).
Cass. civ. n. 5595/2012
In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non vige nell'ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, l'Istituto Poligrafico o Zecca dello Stato), per la determinazione della retribuzione feriale non sono inclusi i compensi per lavoro straordinario, in quanto l'art. 5 del c.c.n.l. di settore del 1986 e del 1989 fa esclusivo riferimento, per le ferie degli operai, alla retribuzione commisurata "all'orario contrattuale", cui, per definizione, è estraneo il lavoro straordinario, mentre l'art. 6 di tali accordi collettivi, relativo alle ferie degli operai, non prevede l'inserimento di tale compenso variabile nella base di calcolo degli istituti indiretti, né può ritenersi consentita, da parte dell'interprete, l'introduzione di un criterio "di riempimento" della clausola contrattuale.
Cass. civ. n. 1415/2012
In tema di determinazione della giusta retribuzione, i contratti collettivi di lavoro costituiscono solo possibili parametri orientativi, e, poiché non esiste nell'ordinamento un criterio legale di scelta in ipotesi di plurime fonti collettive, il giudice di merito può fare riferimento al contratto collettivo aziendale anziché a quello nazionale, in quanto rispondente al principio di prossimità all'interesse oggetto di tutela, pur se peggiorativo rispetto al secondo, e pur se intervenuto in periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro, diversamente introducendosi, in modo surrettizio, un principio d'inderogabilità del contratto collettivo nazionale in forza di quello aziendale, sussistente invece solo rispetto al contratto individuale, e a maggior ragione da escludere quando non è possibile riferirsi direttamente alla fonte collettiva nazionale per mancanza di bilateralità d'iscrizione e di spontanea ricezione ad opera delle parti del rapporto individuale.
Cass. civ. n. 15207/2010
In caso di sospensione dell'attività lavorativa per l'attualità di una crisi aziendale implicante la possibilità di intervento della cassa integrazione guadagni, la qualificazione giuridica delle somme corrisposte a titolo di anticipazione della prestazione previdenziale è consentita solo all'esito del procedimento per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, e in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della C.I.G., tali importi costituiscono solo una parte della retribuzione, al cui pagamento il datore di lavoro continua ad essere interamente obbligato in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive, trovandosi in una situazione di "mora credendi" rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere. Conseguentemente, la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della c.i.g. comporta necessariamente l'assoggettamento a contribuzione previdenziale e assicurativa delle somme che risultano corrisposte a titolo di anticipazione dell'integrazione salariale, ma sono da imputare definitivamente alla retribuzione contrattualmente dovuta.(In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che dette somme potessero essere qualificate come atti di liberalità, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, per il solo fatto che fossero state oggetto di accordo transattivo).
Cass. civ. n. 13256/2010
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi nell'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa per causa a lui non imputabile (nella specie, per l'adesione ad uno sciopero da parte della stragrande maggioranza del personale dipendente e la conseguente inutilizzabilità del personale residuo non scioperante), il diritto alla retribuzione non viene meno per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia già sospeso per malattia ai sensi dell'art. 2110 c.c., atteso che la speciale disciplina dettata per ragioni di carattere sociale dall'art. 2110 c.c. investe in via esclusiva il rapporto tra datore di lavoro e singolo lavoratore, e su di essa non possono pertanto incidere le ragioni che, nel medesimo periodo di sospensione del rapporto, rendano impossibile la prestazione di altri dipendenti in servizio, senza che, peraltro, possa in tal modo configurarsi una violazione del principio di parità di trattamento, posto che detto principio non può essere validamente invocato al fine di eliminare un regime differenziale voluto a tutela di particolari condizioni già ritenute meritevoli di un trattamento privilegiato.
Cass. civ. n. 10527/2010
In tema di risarcimento del danno subito dal dipendente postale, collocato in quiescenza per raggiungimento della massima anzianità contributiva, in conseguenza della declaratoria di nullità della previsione contrattuale secondo cui il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della detta anzianità, il prestatore di lavoro deve allegare e provare il danno conseguito all'atto nullo produttivo dell'interruzione del rapporto, non avendo egli automaticamente diritto alle retribuzioni per il periodo successivo alla cessazione del servizio, neppure a titolo di risarcimento del danno, atteso che, in ragione della natura sinallagmatica del rapporto, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di "mora accipiendi" nei confronti del dipendente.
Cass. civ. n. 14835/2009
Il trattamento economico aggiuntivo attribuito ad un dirigente con il riconoscimento di determinati "benefit" (quali l'attribuzione di buoni mensa, l'uso dell'auto, l'uso di un cellulare) può, in base alle pattuizioni che lo prevedono e alle particolarità del caso concreto, avere sia natura retributiva - qualora il beneficio si riferisca a spese effettuate dal lavoratore per adempiere, sia pur indirettamente, agli obblighi della prestazione lavorativa, risolvendosi in un adeguamento della retribuzione - sia natura risarcitoria - ove l'attribuzione si riferisca a spese che il lavoratore è tenuto a sopportare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, costituendo la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale collegata alle modalità della prestazione lavorativa svolta - e il relativo accertamento è riservato al giudice di merito, restando incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Cass. civ. n. 13162/2009
Il principio generale secondo cui la retribuzione non spetta in assenza della corrispondente prestazione o della formale relativa offerta si applica anche al rapporto fra livello della prestazione (o della qualifica, che la presuppone) ed adeguata corrispondente retribuzione, nel qual caso deve negarsi la maggiore adeguata retribuzione solo se non vi sia (o non sia stata formalmente offerta) la prestazione di corrispondente livello. Ove, invece, la prestazione con il più elevato livello della connessa qualifica sia stata effettuata, assume rilievo il diverso principio previsto dall'art. 2103 cod. civ., in presenza delle necessarie condizioni normative, salvo che, in presenza di specifiche condizioni, un più elevato livello di qualifica sia separato, per incontestata disposizione del datore di lavoro, dalla maggiore relativa retribuzione e dalla stessa materiale corrispondente prestazione, e sia retroattivamente attribuito, nel qual caso, con la separazione e la retroattiva attribuzione della qualifica, non sussiste il diritto alla contestuale retribuzione corrispondente alla qualifica.
Cass. civ. n. 6225/2009
Poiché il provvedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni ha efficacia costitutiva del rapporto previdenziale e derogatoria della disciplina del rapporto di lavoro, in caso di successivo provvedimento che, respingendo la domanda di rinnovo e prosecuzione del beneficio, disponga la cessazione dello stesso a partire da una determinata data, il datore di lavoro è non esonerato dagli obblighi retributivi per il periodo compreso tra la cessazione del beneficio ed il provvedimento di diniego ove vi sia stata una sospensione del rapporto di lavoro non addebitatile a colpa del datore di lavoro e sia mancata l'offerta da parte dei lavoratori di riprendere il proprio lavoro con la messa a disposizione delle proprie energie.
Cass. civ. n. 22863/2008
Ove il procedimento disciplinare si concluda in senso sfavorevole al dipendente con l'adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, giacché adottata in via meramente cautelare in attesa del secondo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e che legittimando il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni a far data dal momento della sospensione medesima. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione del principio su enunciato, aveva ritenuto la validità del licenziamento con decorrenza dalla data della sospensione dal rapporto e, quindi, in epoca anteriore alla richiesta del dipendente - che mai aveva comunicato le sue dimissioni per sopravvenuta inidoneità fisica - di accertamento giudiziale della risoluzione per malattia).
Cass. civ. n. 15070/2008
In mancanza di una diversa previsione della contrattazione collettiva, l'adozione della misura della sospensione cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione, né determina, ove il procedimento disciplinare si sia concluso in senso sfavorevole al dipendente, l'efficacia retroattiva del recesso del datore di lavoro, con conseguente perdita ex tunc della retribuzione dalla data dalla sospensione.
Cass. civ. n. 19467/2007
In tema di determinazione della giusta retribuzione, il giudice del merito che assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, mentre deve prendere in considerazione solo gli elementi e gli istituti retributivi che costituiscono il cosiddetto «Minimo costituzionale » ben può, nella scelta del parametro contrattuale, far riferimento agli importi previsti da un contratto collettivo locale o anche aziendale, pur se peggiorativo rispetto al contratto collettivo nazionale e pur se intervenuto in periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro di cui trattasi. Ove tuttavia il contratto aziendale sia scaduto e non sia più congruo e sufficiente (come dimostrato proprio dalla sua mancata rinnovazione ) il giudice di merito può escluderne l'utilizzabilità come parametro, facendo per converso riferimento ad altro contratto collettivo di diverso livello.
Cass. civ. n. 7843/2003
Il principio generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro comporta che, al di fuori delle espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetti soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora credendi nei confronti dei dipendenti. Ne consegue che sono validi, in linea di principio, i patti conclusi tra i lavoratori ed il datore di lavoro per la sospensione del rapporto di lavoro; tali fatti non hanno ad oggetto diritti di futura acquisizione e non concretano rinunzia alla retribuzione, invalida ex art. 2113 c.c., atteso che la perdita del corrispettivo discende dalla mancata esecuzione della prestazione.
Cass. civ. n. 7186/2001
Nel caso di illegittima apposizione del termine a un contratto di lavoro, al dipendente che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa alla scadenza del termine previsto non spetta la retribuzione finché non provveda ad offrire la prestazione stessa, determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro. Tale principio trova fondamento nella regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni del rapporto di lavoro secondo la quale, al di fuori delle espresse deroghe legali o contrattuali, il diritto alla retribuzione sussiste soltanto in caso di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Cass. civ. n. 14468/2000
Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi. (Nella specie non risultava applicabile al rapporto — avente ad oggetto attività di carico, scarico e vendita di carburanti — un contratto collettivo e di conseguenza la S.C. ha escluso in radice la possibile rilevanza della mancata stipulazione in forma scritta di un contratto a tempo parziale, la cui normativa può ritenersi applicabile in assenza di un orario «ordinario previsto da contratti collettivi di lavoro»: cfr. art. 5, comma primo, D.L. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984).
Cass. civ. n. 14438/2000
Nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate dal lavoratore (nella specie, per incapacità naturale), il principio secondo il quale l'annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell'attività lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza della seconda rappresenta un'eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista dalla legge, a nulla rilevando che le dimissioni siano state immediatamente revocate, giacché le dimissioni producono istantaneamente lo scioglimento del rapporto di lavoro, onde la successiva revoca, in mancanza di consenso del datore di lavoro, non è idonea a ripristinare il suddetto rapporto.
Cass. civ. n. 5046/1999
Gli scatti d'anzianità istituto la cui regolamentazione è rimessa interamente alla volontà delle parti ed esula dalla tutela della retribuzione garantita dall'art. 36 Cost. sono soggetti, non al principio dell'infrazionabilità del periodo di servizio (che, per quanto desumibile dall'art. 2120 c.c., trova applicazione solo per l'indennità di anzianità), bensì a quello dell'assorbimento (desumibile viceversa dai canoni di ermeneutica contrattuale), atteso che l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere un elemento aggiuntivo della retribuzione in ragione dell'anzianità di servizio del lavoratore non può fare riferimento che alla durata della permanenza dello stesso lavoratore nella categoria o livello corrispondente alla retribuzione che costituisce base di calcolo degli scatti stessi. Da ciò consegue che, nel caso di progressione del lavoratore ad una categoria o livello superiore, gli scatti non possono essere riportati in cifra o conservati per intero; né rileva l'anzianità nella precedente categoria o livello, a meno che diversamente sia stato previsto dalle parti in maniera espressa, non essendo sufficiente il silenzio tenuto in proposito dalla contrattazione collettiva.
Cass. civ. n. 10371/1995
Nella determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, in assenza di qualsiasi espressa disposizione legislativa o contrattuale in materia, non può escludersi la legittimità del ricorso in via parametrica ai normali trattamenti contrattuali collettivi di diritto comune anziché a quelli propri dello speciale rapporto di apprendistato, giacché mentre l'art. 3 della L. 19 dicembre 1984, n. 863, prevedendo l'applicazione al contratto di formazione e lavoro delle norme sul rapporto di lavoro subordinato, porta ad escludere il ricorso alla diversa e specifica disciplina dell'apprendistato, l'applicazione dei normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello trova giustificazione nella stessa formulazione della menzionata L. n. 863 del 1984, la quale, a differenza della precedente L. 1 giugno 1977, n. 285, non prevede più nei suddetti contratti una netta separazione fra i tempi di lavoro e i tempi di formazione ma consente l'assorbimento di quest'ultima nei tempi di svolgimento della ordinaria attività lavorativa, considerando non disgiungibile da tale attività la funzione formativa.