Cass. civ. n. 24150 del 20 novembre 2007
Testo massima n. 1
In tema di successione nel processo, non sussiste vizio in ordine alla instaurazione del contraddittorio allorché, a seguito della morte di una parte intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, l'appello ai sensi dell'art. 330 c.p.c. sia notificato direttamente alla persona che sia affermata erede la quale, costituendosi in giudizio in luogo della prima, al fine di mettere in dubbio l'integrità del contraddittorio, ha l'onere di negare il predetto decesso e la stessa qualità di erede, dando la prova della relativa eccezione.