Cass. civ. n. 5356 del 21 febbraio 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - FORMA - ANNOTAZIONE - TRASCRIZIONE Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale - Mancata annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.


In tema di azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo lo stesso inopponibile a terzi, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca (potendo la convenzione divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione) e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25733 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 163 com. 3
Cod. Civ. art. 167 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 168
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

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