Cass. civ. n. 3455 del 15 febbraio 2007

Testo massima n. 1


La notifica del controricorso, e dell'eventuale ricorso incidentale, sebbene venga compiuta quando il giudizio di cassazione è già iniziato, interessa anche il luogo in cui è stata pronunziata la decisione impugnata e perciò, al pari della notifica del ricorso (principale), è atto di competenza promiscua, per modo che competente a effettuarla deve essere ritenuto pure l'ufficiale giudiziario appartenente all'ufficio unico delle notificazioni presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione.

Testo massima n. 2


La nullità conseguente alla notifica del controricorso è sanata quando il ricorrente la eccepisce nella memoria, con ciò dimostrando che la notifica ha raggiunto il suo scopo che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l'atto notificato.

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