Cass. civ. n. 626 del 15 gennaio 2007

Testo massima n. 1


Qualora l'atto d'impugnazione debba essere notificato presso il procuratore costituito della parte, a norma dell'art. 330 c.p.c., e tale procuratore abbia eletto domicilio presso un collega, la notificazione è validamente effettuata mediante consegna di copia dell'atto a detto domiciliatario del difensore, mentre resta irrilevante che il medesimo, nella relata, sia erroneamente indicato come codifensore anziché come mero domiciliatario, dato che tale annotazione ha carattere aggiuntivo e non tocca l'abilitazione del domiciliatario stesso a ricevere l'atto per conto del procuratore costituito.

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