Cass. civ. n. 6516 del 24 aprile 2003
Testo massima n. 1
Poiché nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, come la compravendita immobiliare, l'oggetto deve essere determinato o determinabile in base agli elementi contenuti nel relativo atto scritto, l'esatta identificazione dell'immobile non può essere fornita in base a documenti estrinseci al contratto.