Cass. civ. n. 11687 del 12 maggio 2008

Testo massima n. 1


Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, notificata dall'istituto di credito concessionario per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall'I.N.P.S., la legittimazione passiva spetta unicamente a quest'ultimo ente, quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, mentre l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti del concessionario della gestione del servizio di riscossione tributi, deve intendersi come mera denuntiatio litis (prevista dall'art. 24 del D.L.vo n. 46 del 1999 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 209 del 2002, conv. in L. n. 265 del 2002 ) che non vale ad attribuirgli la qualità di parte e a far nascere la necessità di un litisconsorzio necessario.

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