Cass. civ. n. 5366 del 21 febbraio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Impugnazione tardiva - Mancata conoscenza del giudizio - Onere della prova - Riparto - Criteri.
In tema di impugnazione tardiva nel processo tributario, in caso di notifica inesistente si presume "iuris tantum" la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario ed è onere dell'altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo, mentre nell'ipotesi di notificazione nulla si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'impugnante, il quale è tenuto a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive da cui si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o l'avvenuta conoscenza solo in una certa data.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51