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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6588 del 8 novembre 1983

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6588 del 8 novembre 1983

Testo massima n. 1

Quando un negozio debba redigersi per iscritto ad substantiam, l’incontro delle volontà su tutti gli elementi essenziali del negozio deve risultare dallo scritto, sicché la determinazione o determinabilità dell’oggetto non può ricavarsi aliunde. Il requisito della determinabilità dell’oggetto in un contratto preliminare o definitivo di compravendita di un terreno da staccarsi da una maggiore estensione, qualora si accerti che questa è considerata dalle parti, come genus, sussiste quando, essendo stata individuata in contratto per iscritto la maggiore estensione dalla quale operare il distacco, e stabilita per iscritto la misura esatta della estensione da distaccare, per la determinazione di quest’ultima null’altro occorra se non l’adempimento del debitore, il quale, senza che sia richiesta alcuna nuova manifestazione di volontà delle parti, deve prestare il genus limitatum attenendosi al disposto dell’art. 1178 c.c.

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