Art. 1350 – Codice civile – Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità [1351, 1392, 1403, 2725 comma 2]:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [812];
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, [978], il diritto di superficie [952 ss.], il diritto del concedente [960] e dell'enfiteuta [959];
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti [1100 ss.];
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali [1027 ss., 1058], il diritto di uso [1021 ss.] su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico [971];
7) i contratti di anticresi [1960 ss.];
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni [1572];
9) i contratti di società [2247 ss., 2251] o di associazione [2549] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili [812] o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue [1861 ss.] o vitalizie [1872 ss.], salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari [713 ss., 1111 ss.];
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti [1965 ss.];
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge [14, 47, 162, 782, 918, 1284 3, 1351, 1392, 1403, 1503 comma 3, 1543 1, 1978, 2096, 2125, 2328, 2333 3, 2463, 2500, 2504, 2521, 2603, 2607, 2821, 2879; 29, 807, 813 c.p.c.; 237, 242, 249, 278, 328 ss., 375, 565 2, 852, 857, 864 c. nav.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13202/2025
In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa - da intendersi come necessità di riferire i costi all'esercizio dell'attività imprenditoriale - e il loro effettivo sostenimento da parte della società contribuente, cosicché, in caso di royalties corrisposte per l'uso di un marchio, restano irrilevanti i requisiti formali del contratto di licenza, non essendo imposta la forma scritta ad substantiam, né risultando vietate le stipulazioni per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c.
Cass. civ. n. 11521/2025
Nei contratti con la pubblica amministrazione, la forma scritta non è richiesta a pena di nullità ai fini della prova del pagamento, poiché essa attiene al momento formativo dell'accordo e non alla fase esecutiva, in cui il requisito formale risponde esclusivamente ad una finalità di documentazione, sicché la sua mancanza non impedisce l'estinzione dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 9733/2025
Ai sensi dell'art. 2233, ultimo comma, c.c. i patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali vanno redatti per iscritto a pena di nullità, non potendo assumere rilevanza un'ipotetica non contestazione dell'accordo, né potendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo. (Nella specie, la S.C. ha che la cassato la decisione che aveva ritenuto che tra le parti fossero intercorsi due distinti accordi in punto di tariffe applicabili a prestazioni forensi, deducendo l'avvenuta conclusione del primo accordo dalla sua mancata contestazione e dalla stipulazione della ulteriore e successiva convenzione - che aveva esteso l'applicazione del primo ad un periodo ad essa antecedente - pur in assenza della necessaria prova scritta).
Cass. civ. n. 21254/2024
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine.
Cass. civ. n. 18878/2024
L'istituto della multiproprietà immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralità di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario, come effettiva entità della partecipazione al godimento dell'alloggio; pertanto, il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietà, dovendo contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, deve recare l'indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., e non risultando sufficiente all'uopo l'indicazione del solo periodo di godimento dell'immobile riservato al promissario acquirente.
Cass. civ. n. 18875/2024
La risoluzione consensuale del contratto preliminare di compravendita immobiliare è soggetta alla stessa forma scritta ad substantiam richiesta per il contratto originario.
Cass. civ. n. 18230/2024
In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale.
Cass. civ. n. 17157/2024
Il contratto di licenza d'uso di una banca dati non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, la prova della sua stipulazione può essere data anche mediante presunzioni vertenti sull'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo.
Cass. civ. n. 13891/2024
I limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione.
Cass. civ. n. 13742/2024
L'adesione di un nuovo soggetto ad un contratto di consorzio (ed in genere ad un contratto cd. aperto) si configura come modificazione soggettiva dell'originario contratto e deve avvenire secondo le modalità indicate nell'art 1332 c.c. e con l'osservanza della forma scritta stabilita per il contratto originario.
Cass. civ. n. 7323/2024
Nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto.
Cass. civ. n. 1571/2024
In tema di contratti della Pubblica amministrazione, il conferimento della procura ad litem da parte del Sindaco è sufficiente a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam nel contratto di patrocinio con il Comune, poiché, non essendo necessaria la previa delibera della Giunta comunale, che è atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna, l'accordo contrattuale scritto si perfeziona con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto difensivo da parte del professionista.
Cass. civ. n. 36108/2023
In ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020, la nullità del patto fiduciario, non concluso in forma scritta benché avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile, consentiva, in mancanza di azioni contrattuali, la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., divenuta, invece inammissibile, a seguito di tale pronuncia (che ha escluso la suddetta nullità), in considerazione dell'esperibilità di un'ordinaria azione contrattuale di adempimento (o di risoluzione per inadempimento), il cui termine di prescrizione non può considerarsi iniziato a decorrere fino a quando, per diritto vivente, non è stato possibile azionarla ub considerazione della ritenuta nullità del patto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la statuizione di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta dai fiducianti, ha escluso che si vertesse in una fattispecie di cd. "prospective overruling", vuoi perché il mutamento giurisprudenziale non aveva interessato una regola processuale, vuoi perché, in ogni caso, non si era determinato un effetto preclusivo del diritto di azione della parte, potendo quest'ultima giovarsi, in relazione alla proponibilità delle azioni contrattuali, dell'effetto interruttivo della prescrizione, determinatosi per effetto dell'instaurazione del giudizio mediante la proposizione dell'unica domanda - quella ex art. 2041 c.c. - allora ammissibile).
Cass. civ. n. 32337/2023
Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrato il suddetto requisito nel caso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti proponenti, che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva proceduto al conferimento del relativo incarico).
Cass. civ. n. 31968/2023
Ai fini del valido esercizio della prelazione agraria deve ritenersi necessaria l'allegazione del preliminare alla denuntiatio che il proprietario è tenuto a notificare al coltivatore diretto del fondo e al confinante, non essendo tale adempimento surrogabile dalla trascrizione, nella denuntiatio, delle condizioni contrattuali pattuite con il terzo, giacché tale comunicazione costituisce atto preparatorio di una fattispecie traslativa complessa avente ad oggetto beni immobili che si realizza attraverso il subentrare del coltivatore diretto, o del confinante, nel contratto preliminare, il quale deve essere adempiuto secondo le modalità in esso contenute.
Cass. civ. n. 29424/2023
Ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione secondo il principio del valore venale pieno, occorre valorizzare, a prescindere dalla natura formalmente edificatoria o meno del terreno, anche i diritti edificatori perequativi, i quali rappresentano un rimedio alla sperequazione derivante dall'applicazione di standard edilizi, che hanno natura reale e diretta inerenza al terreno, di cui assumono una qualità intrinseca e sono soggetti ad IMU, a differenza dei c.d. diritti edificatori compensativi, privi di natura reale e di inerenza al fondo, i quali consistono nell'attribuzione ad un certo soggetto, da parte della Pubblica Amministrazione, di un quantum di volumetria con funzione indennitaria rispetto alla cessione in suo favore di un terreno, ovvero in caso di reiterazione di vincoli espropriativi.
Cass. civ. n. 28500/2023
In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto).
Cass. civ. n. 27057/2023
Nel regime giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti su strada, dettato dalla l. n. 298 del 1974, ai fini della derogabilità della tariffa minima, ex art. 13 del d.m. 18 novembre 1982, la forma scritta dell'accordo è requisito richiesto "ad substantiam", con la conseguenza che deve escludersi l'inidoneità della fattura emessa dal vettore - sulla base di bolle di accompagnamento delle merce contenenti riferimenti ad accordi in deroga - a rappresentare la forma scritta dell'accordo, non essendo surrogabile l'onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie.
Cass. civ. n. 22012/2023
La e-mail che contenga espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale del promittente venditore, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam".
Cass. civ. n. 20267/2023
Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.
Cass. civ. n. 18137/2023
L'accordo per la modifica del tracciato di servitù di passaggio costituita per contratto deve - come per quello di costituzione - essere concluso per iscritto ai sensi dell'art. 1350, n. 4 c.c. e tale requisito può ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui le sottoscrizioni delle parti siano contenute in documenti distinti, ma a condizione che il giudice di merito accerti il collegamento inscindibile tra i documenti tale da evidenziare in modo inequivocabile la formazione dell'accordo in forma scritta, occorrendo, altrimenti, che il contratto per la suddetta modifica si sostanzi autonomamente in un'apposita diversa convenzione stipulata sempre in forma scritta.
Cass. civ. n. 15278/2023
L'espressione del consenso del proprietario di una canna fumaria alla rimozione dell'impianto collocato sul lastrico solare di altrui proprietà esclusiva posto a copertura dell'edificio condominiale, non rientra tra le attribuzioni dell'assemblea di condominio, configurandosi come rinuncia del titolare della servitù di attraversamento e fuoriuscita di canna fumaria, esistente a carico del lastrico medesimo ed in favore dell'immobile sottostante, la quale deve risultare da atto scritto, ai sensi dell'art. 1350, n. 4 e n. 5, c.c. Ne consegue che, ove il proprietario della canna fumaria si faccia rappresentare al fine di esprimere il proprio consenso alla estinzione di detta servitù, è necessario che il conferimento della procura risulti da atto scritto secondo la previsione di cui all'art. 1392 c.c., non potendo perciò il proprietario del fondo gravato dalla servitù invocare il principio dell'apparenza del diritto, agli effetti dell'art. 1398 c.c., ove abbia confidato nella sussistenza del potere rappresentativo del delegato che abbia speso il nome del titolare della servitù, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta.
Cass. civ. n. 12957/2023
In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica, l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.
Cass. civ. n. 10826/2023
Il contratto di apprendistato, per la cui stipula è richiesta la forma scritta "ad substantiam", deve necessariamente contenere il piano formativo individuale nel corpo dell'atto, senza possibilità di rinvio ad un documento esterno, in quanto l'elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l'acquisizione della qualifica.
Cass. civ. n. 9847/2023
I contratti con i quali i comuni conferiscono incarichi professionali per prestazione d'opera devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità anche per le regioni terremotate della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 1980 e del 1981, atteso che l'art. 3, l. n. 219 del 1981, recante conversione in legge del d.l. n. 75 del 1980, ha costituito le risorse cui attingere per le opere di ricostruzione, senza derogare alle regole pubblicistiche nella stipulazione dei contratti.
Cass. civ. n. 8731/2023
Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta " ad substantiam ", l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso. Ne consegue che se le parti di una compravendita immobiliare hanno fatto riferimento, per individuare il bene, ad una planimetria allegata all'atto, è necessario che essa non solo sia sottoscritta dai contraenti, ma anche espressamente indicata nel contratto come parte integrante del contenuto dello stesso.
Cass. civ. n. 4597/2023
In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.
Cass. civ. n. 1462/2023
Nei contratti che esigono la forma scritta "ad substantiam" e siano conclusi tra persone lontane, la forma dell'accettazione, su cui ricade il vincolo formale a pena di nullità, deve essere tenuta distinta dalla forma della comunicazione dell'accettazione - ossia dei mezzi di conoscenza dell'avvenuta accettazione per iscritto - che non esige alcun vincolo formale, sicché, ai fini della loro conclusione, è sufficiente che il proponente abbia avuto mera notizia dell'accettazione scritta della proposta, senza necessità della sua trasmissione.
Cass. civ. n. 717/2023
Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.
Cass. civ. n. 717/2023
Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.
Cass. civ. n. 4597/2023
n tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.
Cass. civ. n. 1462/2023
Nei contratti che esigono la forma scritta "ad substantiam" e siano conclusi tra persone lontane, la forma dell'accettazione, su cui ricade il vincolo formale a pena di nullità, deve essere tenuta distinta dalla forma della comunicazione dell'accettazione - ossia dei mezzi di conoscenza dell'avvenuta accettazione per iscritto - che non esige alcun vincolo formale, sicché, ai fini della loro conclusione, è sufficiente che il proponente abbia avuto mera notizia dell'accettazione scritta della proposta, senza necessità della sua trasmissione.
Cass. civ. n. 926/2022
In tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 - non essendo pertanto sufficiente a provarne l'esistenza la circostanza che l'affidamento risulti dal "libro fidi", né che il suo contenuto possa essere ricostruito attraverso l'esame del "regolamento di portafoglio", destinato solo a raccogliere l'insieme delle procedure tecnico operative per la gestione dei titoli.
Cass. civ. n. 10933/2022
In tema di simulazione relativa oggettiva, ai fini della prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta "ad substantiam", deve escludersi che la confessione possa supplire alla mancanza del requisito formale rappresentato dalla controdichiarazione scritta, necessaria per il contratto diverso da quello apparentemente voluto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che, sulla base della confessione della parte, aveva ritenuto provata la dissimulazione di una datio in solutum immobiliare di cui non vi erano gli elementi nel contratto di compravendita immobiliare asseritamente simulato).
Cass. civ. n. 18049/2022
Nella simulazione soggettiva relativa, il requisito della forma scritta "ad substantiam" deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non posteriore ad esso - va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della "voluntas simulandi", ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem".
Cass. civ. n. 19031/2022
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam", la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), con la conseguenza che, in caso di preliminare di vendita che preveda un termine per la stipula del definitivo, la modifica di tale elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiede la forma scritta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso di valutare la rinuncia alla condizione unilaterale risultante dalla dichiarazione rilasciata a verbale dal ricorrente personalmente, da apprezzarsi in uno alla citazione).
Cass. civ. n. 27517/2022
In tema di diritti reali, la costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario del fondo servente, postula che i poteri di quest'ultimo trovino titolo in una procura avente la medesima forma scritta "ad substantiam" prescritta, a pena di nullità, per tale tipo di contratti, a nulla rilevando che, in suo difetto, il terzo abbia confidato, senza sua colpa, nella sussistenza di una situazione apparente, atteso che, per i contratti soggetti a vincolo di forma non può trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, sussistendo per essi un onere legale di documentazione della procura.
Cass. civ. n. 18971/2022
Il recesso del conduttore dal contratto di locazione ad uso abitativo dev'essere comunicato per iscritto, essendo tale tipo di contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998.
Cass. civ. n. 8765/2021
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde". Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta, non concernendo tale accordo direttamente il diritto immobiliare, né incidendo su alcuno degli elementi essenziali del contratto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 15/04/2016).
Cass. civ. n. 35931/2021
L'accordo per lo scioglimento, per mutuo dissenso, di un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", deve rivestire la stessa forma stabilita per la sua conclusione.
Cass. civ. n. 9413/2021
In tema di sottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firma digitale leggera), intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica, si distingue dalla firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, ferma restando l'idoneità della prima a soddisfare il requisito legale della forma scritta "ad substantiam" ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 445 del 2000, come novellato dall'art. 6 del d.lgs. n. 10 del 2002 tranne che nei casi di cui all'art. 1350 c.c. nei quali la forma scritta è prevista a pena di nullità (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di Appello di ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione contrattuale abilitante la negoziazione in covered warrant, la mera firma elettronica apposta dal risparmiatore per mezzo del "point and click" presente nella sua area riservata).
Cass. civ. n. 10370/2021
In tema di edificio costituito da più unità immobiliari autonome, la comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari compresa in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell'acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., recante l'inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa della forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione.
Cass. civ. n. 17810/2021
La "datio in solutum", costituendo un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio, che estingue l'obbligazione in modo satisfattivo, è assoggettata alla disciplina generale dei contratti, con la conseguenza che deve essere rispettata la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pattuizione intercorsa tra le parti di un contratto di trasferimento immobiliare, parzialmente modificativa di questo ed avente ad oggetto il trasferimento, quale modalità di pagamento, di una somma di denaro in sostituzione dell'immobile convenuto, per essere ricondotta ad una valida "datio in solutum" deve osservare la medesima forma scritta "ad substantiam", richiesta dall'art. 1350 c.c. per l'originario trasferimento immobiliare).
Cass. civ. n. 26693/2020
In caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, una compravendita immobiliare) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di appalto), è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo; sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, è, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto.
Cass. civ. n. 638/2019
Il principio secondo cui la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi attraverso la forma scritta, trova integrale applicazione anche con riferimento alle transazioni concluse dagli enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 c.c., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo "ad probationem", il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam".
Cass. civ. n. 10846/2019
Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che questo contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di esprimere tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza, la quale dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto, presupponendone, invece, l'esistenza.
Cass. civ. n. 1636/2019
Il negozio di accertamento è caratterizzato dall'intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, cui si collega, al fine di precisarne l'esistenza, il contenuto e gli effetti, rendendo definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza; in particolare, ove le parti vogliano riconoscere e determinare l'esatto confine tra terreni contigui, il negozio di accertamento non è soggetto a forma scritta, potendosi perfezionare anche verbalmente o mediante attuazione (cd. comportamento concludente).
Cass. civ. n. 1452/2019
Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, in un contratto di intermediazione finanziaria, aveva determinato la controprestazione dovuta dal cliente all'investitore in base ad una clausola, sottoscritta dall'investitore, che rimandava ad un "prospetto allegato riportante l'ammontare delle commissioni", prospetto mai prodotto, ma la cui esistenza era incontestata tra le parti).
Cass. civ. n. 32108/2019
Il "pactum fiduciae" esige la forma scritta "ad substantiam" qualora comporti il trasferimento, sia pure indiretto, di un bene immobile; deve, pertanto, essere stipulato per iscritto anche il patto fiduciario comportante il trasferimento indiretto di un immobile attraverso l'intestazione della quota di partecipazione alla società proprietaria del bene.
Cass. civ. n. 25539/2019
I contratti traslativi della proprietà di beni immobili o costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari su cosa altrui devono, ai sensi dell'art. 1350 c.c., rivestire la forma scritta "ad substantiam", per cui è nulla la promessa verbale dei proprietari del suolo di trasferirsi reciprocamente la proprietà del manufatto su di esso edificato per singole porzioni individuate nel corso del godimento delle rispettive abitazioni.
Cass. civ. n. 15645/2018
I contratti di conferimento di incarico professionale stipulati da un organismo di diritto pubblico sono atti di diritto privato per i quali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, è prevista la forma scritta, non surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi, la cui mancanza ne determina la nullità.
Cass. civ. n. 27910/2018
In tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", il contratto d'opera professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta "ad substantiam" e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare "ad nutum".
Cass. civ. n. 30446/2018
La risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam" e, pertanto, non può essere provata mediante deferimento di giuramento decisorio, inammissibile ai sensi dell'art. 2739 c.c.
Cass. civ. n. 4431/2017
Quando, per l'esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta (nella specie, contratto costitutivo di enfiteusi), alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto.
Cass. civ. n. 25631/2017
Il requisito della forma scritta, richiesta “ad substantiam” per la stipulazione dei contratti della P.A., nei contratti conclusi con la modalità della trattativa privata, non richiede necessariamente la redazione dell’atto su di un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ma può essere soddisfatto anche mediante lo scambio delle missive recanti, rispettivamente, la proposta e l’accettazione,entrambe sottoscritte ed inscindibilmente collegate, in modo da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell’accordo, perché questa modalità di stipulazione del contratto, generalmente ammessa dall’ordinamento, non è esclusa per tali contratti dalla formula di cui all’art. 17, r.d. n. 2440 del 1923.
Cass. civ. n. 13216/2017
Il "pactum fiduciae", con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo.
Cass. civ. n. 12631/2016
L'accordo preliminare di cessione di cubatura non necessita della forma scritta "ad substantiam", poiché esso non ha effetto traslativo, ma solo obbligatorio, impegnando il proprietario cedente a consentire che la cubatura spettantegli in base agli strumenti urbanistici sia attribuita dalla P.A. al cessionario, proprietario di un fondo compreso nella medesima zona urbanistica.
Cass. civ. n. 12540/2016
I contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono essere consacrati in un unico documento, ciò che esclude il loro perfezionamento attraverso lo scambio di proposta ed accettazione tra assenti (salva l'ipotesi eccezionale prevista "ex lege" di contratti conclusi con ditte commerciali), mentre tale requisito di forma deve ritenersi soddisfatto nel caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione - sebbene non contemporanea, ma avvenuta in tempi e luoghi diversi - di un unico documento contrattuale il cui contenuto (nella specie, relativo ad un rapporto di locazione) sia stato concordato dalle parti.
Cass. civ. n. 9994/2016
Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili futuri, la forma scritta è necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti obbligatori e non anche per l'individuazione del bene, la cui proprietà è trasferita non appena lo stesso viene ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di permuta di cosa futura, aveva trasferito agli acquirenti, che ne erano risultati assegnatari "di fatto", beni diversi da quelli scelti nel progetto originario, sebbene con caratteristiche ad essi analoghe).