Cass. civ. n. 23343 del 9 settembre 2008
Testo massima n. 1
Non sussiste il litisconsorzio necessario tra più parti che hanno autonomamente stipulato singoli contratti di compravendita immobiliare anche se trasfusi in un unico e contestuale documento negoziale essendo irrilevante la proposizione con unico atto di citazione della domanda di risoluzione riguardante ciascuno di essi.