Cass. civ. n. 24321 del 30 settembre 2008

Testo massima n. 1


L'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privo come tale di qualunque efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno di ricorso per cassazione.

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