Cass. civ. n. 5381 del 21 febbraio 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie - Danno non patrimoniale non derivante da privazione della libertà personale - Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alla l. n. 18 del 2015 - Sentenza della Corte cost. n. 205 del 2022 - Conseguenze - Risarcibilità - Sussistenza.
In tema di responsabilità civile del magistrato, a seguito della sentenza n. 205 del 2022, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 2, comma 1, della l. n. 117 del 1988, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, il danno non patrimoniale da lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile anche in assenza di condotte lesive della libertà personale.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.