Cass. civ. n. 249 del 13 gennaio 1997
Testo massima n. 1
La ratifica del dominus, prevista dall'art. 1399 primo comma c.c., è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve osservare la forma prescritta per il contratto concluso dal falsus procurator, ed ha carattere recettizio; perciò, per produrre effetto, deve essere notificata o almeno comunicata all'altro contraente.
Testo massima n. 2
Poiché la ratifica di un negozio può essere compiuta anche da un rappresentante del <em>dominus</em>, se la procura alle liti, rilasciata da questi al difensore, comprende il potere di disporre del diritto in contesa, anche mediante una comparsa può esser ratificato un contratto, redatto per iscritto a pena di nullità (art. 1350 c.c.) dal <em>falsus procurator</em>, perché tale atto processuale ha il requisito necessario della scrittura ed è portato a conoscenza della controparte (artt. 166 e 170 c.p.c.).