Cass. civ. n. 22033 del 16 ottobre 2009

Testo massima n. 1


Nel giudizio di cassazione, l'art. 366, ultimo comma, c.p.c., ammette che possano farsi a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c., con la conseguenza che è inammissibile la memoria fatta pervenire dal ricorrente a mezzo fax inviato alla cancelleria, sia pure spedito da quello di pertinenza del difensore indicato nel ricorso, senza che possa valere a rendere la memoria ammissibile il successivo deposito dell'originale, qualora questo avvenga oltre il termine fissato dall'art. 378 c.p.c.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE