Cass. civ. n. 2831 del 5 febbraio 2009

Testo massima n. 1


Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., è inammissibile ove dalla sua lettura non sia possibile desumere una sufficiente conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, al fine di comprendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata, come nell'ipotesi in cui non vengano adeguatamente riportate né la "ratio decidendi" della pronuncia del giudice, né le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano le rispettive posizioni delle parti nel giudizio di merito.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE